Art. 1.

      1. Il medico deve informare il paziente, in modo completo e comprensibile, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e sulle eventuali alternative diagnostiche e terapeutiche, nonché sui rischi e sui benefìci di ciascuna procedura diagnostica e terapeutica, salvo che risulti la volontà del paziente di non essere informato o di delegare a terzi l'acquisizione delle informazioni e la prestazione del consenso.
      2. Il medico deve, altresì, soddisfare ogni ulteriore richiesta di informazioni da parte del paziente.
      3. Il medico, nel rendere le informazioni previste dai commi 1 e 2, tiene conto delle condizioni sociali e culturali del paziente e adotta le opportune cautele qualora si tratti di prognosi grave o infausta.
      4. Il consenso al trattamento sanitario non si intende validamente prestato qualora non siano state fornite le informazioni di cui ai commi 1 e 2.
      5. Il consenso deve essere prestato in forma scritta qualora dal trattamento sanitario possano derivare diminuzioni permanenti dell'integrità fisica ovvero pericolo per la vita e l'incolumità del paziente.